Lazio
- Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 16/10/1998
DOP - REG. CEE nr. 1263 del 01/07/1996
AREA DI PRODUZIONE
Nel territorio della provincia di Viterbo. Tale zona comprende, in
provincia di Viterbo, tutto o in parte il territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Canino, Arlena, Cellere, Ischia di Castro, Farnese,
Tessenano, Tuscania (parte), Montalto di Castro (parte).
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore verde smeraldo con riflessi dorati; un odore di
fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di
maturazione; un sapore deciso con retrogusto amaro e piccante; acidità
massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5
per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 10,00
Meq02/Kg.. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E..
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine a denominazione di origine controllata
“Canino” deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Caninese e
cloni derivati, Leccino, Pendolino, Maurino e Frantoio presenti da sole o
congiuntamente negli oliveti fino al 100%. Possono, altresì, concorrere
altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 5%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. Sono,
pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, di
origine vulcanica, con presenza, lungo le valli del fiume Fiora, di
terreni calcarei-silicei derivanti da rocce quaternarie e terreni
alluvionali, siano posti entro un limite altimetrico di 450 metri s.l.m..
I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche delle olive e dell’olio. In particolare, oltre alle
forme tradizionali di allevamento, che presentano oliveti promiscui con
una densità di impianto fino a 60 piante per ettaro, sono consentite altre
forme di allevamento per oliveti specializzati con una densità di impianto
fino a 330 piante per ettaro. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve
essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata. La produzione
massima di olive per ettaro non può.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, che
presentano oliveti promiscui con una densità di impianto fino a 60 piante
per ettaro, sono consentite altre forme di allevamento per oliveti
specializzati con una densità di impianto fino a 330 piante per ettaro.
superare i Kg. 9000 negli oliveti specializzati. La raccolta delle olive
viene effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 15 gennaio di
ogni campagna oleicola. La denuncia delle olive deve essere effettuata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 573, del 4
novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio
1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica
soluzione.
È tuttavia consentito, durante le operazioni di raccolta, richiedere un
certificato provvisorio per il prodotto già ottenuto fornendo la
documentazione prevista e riportando gli estremi dell'operazione nella
denuncia finale di produzione. Le operazioni di estrazione dell’olio e di
confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area
territoriale delimitata dal disciplinare. La resa massima di olive in olio
non può' superare il 18%. Per l’estrazione dell'olio sono ammessi soltanto
processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni
altro trattamento è vietato. Le operazioni di oleificazione devono essere
effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio.
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