L’attesa degli
operatori di settore è però andata delusa in quanto tutti si
aspettavano una maggiore chiarezza sui
punti più controversi come quello dell’imbottigliamento fuori zona e
dei controlli che dovrebbero passare sotto il regime della
certificazione. È chiaro che tutte le correzioni e le
risposte dovranno avvenire durante il percorso parlamentare che non
si annuncia quindi facile.
Saranno interessati gli Enti, in
particolare le Regioni e le Province autonome, per la
gestione della disciplina che è partita dal 2003 e si è conclusa
dopo oltre un anno di lavori. Il testo del disegno di legge è il
risultato di un’ampia condivisione soprattutto delle Regioni che
dovrebbe essere di aiuto e sostegno per cui non dovrebbe trovare
eccessivi ostacoli nella strada della sua approvazione da parte del
Parlamento.
La prima novità recata da questa proposta si trova all’articolo 1
ove vengono espressi sia le finalità della legge, tutela e
valorizzazione delle produzioni enologiche, sia il concetto
filosofico e giuridico delle stesse “denominazioni di origine” e
“indicazioni geografiche”, intese come “patrimonio
economico, culturale e dell'ingegno nazionale… protette nell’ambito
degli accordi internazionali concernenti i diritti di proprietà
intellettuale”.
L’articolo 2, prevede che le denominazioni
di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono
utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di
produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base
al previgente ordinamento. Viene poi ribadito l’ambito di
utilizzazione dei nomi geografici, che costituiscono le
denominazioni di origine o le indicazioni geografiche tipiche, e le
altre menzioni, ovvero la loro riserva di utilizzo ai vini ed ai
mosti, si vieta espressamente il loro
impiego per designare prodotti similari o alternativi, e
si stabilisce che non possono essere impiegati in modo tale da
ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei
prodotti.
È inoltre stabilito che qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di
vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti
gassificati non possono utilizzare le denominazioni d’origine e le
indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e
presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente,
per le bevande spiritose e l’aceto di vino.
Il punto più atteso della nuova legge si
trova nell’articolo 7 dove vengono stabiliti i criteri
particolareggiati per il riconoscimento
delle Doc e IGT. Condizioni, assai restrittive dal punto
di vista tecnico-produttivo e storico tradizionale, sono stabilite
per il riconoscimento della “denominazione di origine controllata e
garantita”. In particolare tale
riconoscimento è riservato ai vini già riconosciuti a Doc e a zone
caratteristiche o tipologie di una Doc da almeno 10 anni,
che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche
qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e
che siano stati rivendicati, nell’ultimo triennio, da almeno il
35% dei soggetti iscritti all’albo
di cui all’articolo 11 e che rappresentino almeno il
51% della superficie totale iscritta
all’Albo.
In merito all’albo degli imbottigliatori (articolo 14) si prevede
che i vini Docg, Doc e Igt possono essere imbottigliati soltanto
dalle Ditte iscritte in un apposito Albo
degli imbottigliatori, al fine di mettere a disposizione
degli organi di controllo un valido strumento nella loro attività.
Alessandro Maurilli
almapress@tiscali.it |