07.11.2002 | Vino e dintorni

Basta con ''...Gradazione alcolica...''

Il titolo alcolometrico esprime il contenuto in alcol di una bevanda. Seguendo la disciplina comunitaria vigente (Reg. CEE 882/1987), allegato II "Titoli alcolometrici", non è più ammesso esprimere il contenuto di una bevanda in "gradi alcolici" ("°") nè usare la dizione "gradazione alcolica svolta"...

Vengono sostituite con le seguenti espressioni:

1) Titolo alcolometrico volumico effettivo
è il numero di parti in volume di alcol puro, alla temperatura di 20° C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato alla stessa temperatura.

2) Titolo alcolometrico volumico potenziale
è il numero di parti in volume di alcol puro, alla temperatura di 20° C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume considerato a quella temperatura.

3) Titolo alcolometrico volumico totale
è la somma del titolo alcolometrico volumico effettivo e del titolo alcolometrico volumico potenziale.

4) Titolo alcolometrico volumico naturale
è il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento.

5) Titolo alcolometrico massimo effettivo
è il numero di Kg di alcol puro contenuto in 100 Kg di prodotto.

6) Titolo alcolometrico massimo potenziale
è il numero di Kg di alcol puro che possono essere prodotti alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 Kg di prodotto.

7) Titolo alcolometrico massimo totale
è la somma del titolo alcolometrico massimo effettivo e del titolo alcolometrico massimo potenziale.

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