Puglia
- Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 644 del 20/03/98
AREA DI PRODUZIONE
Determinati comuni delle province di Lecce e Taranto.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore verde o giallo con leggeri riflessi verdi; un
odore fruttato medio con leggera sensazione di foglia; un sapore fruttato
con leggera sensazione di piccante e di amaro; acidità massima totale
espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,8 per 100 grammi
di olio; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; numero perossidi
minore o uguale a 14 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,10; K270 minore o
uguale a 0,170; acido linoleico minore o uguale a 13%; acido linolenico
minore o uguale a 0,70; acido oleico maggiore o uguale a 70%; valore del
campesterolo minore o uguale a 3,50; trilinoleina minore o uguale a 0,30.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Terra d’Otranto deve essere ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente: Cellina di
Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina)
per almeno il 60%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti
nella zona in misura non superiore al 40%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche delle olive e dell’olio. La produzione massima di olive
consentita per ettaro non può superare kg. 12000. La resa massima di olive
in olio non può superare il 20%. In annate eccezionalmente favorevoli la
resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra
indicato.
Le operazione di oleificazione dell’olio devono essere effettuate
nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta
delle olive che deve essere effettuata direttamente dalla pianta, deve
avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Le operazioni di oleificazione
devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive. Per
l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici
atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto.
- Torna all'elenco
Puglia - Prodotti Dop e Igp
- Torna alla pagina principale della
Regione Puglia |