Calabria
- Prodotti Dop e Igp
DOP - REG. CEE nr. 2107 del 04/10/99
AREA DI PRODUZIONE
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della
denominazione di origine controllata "Lametia" devono essere prodotte,
nell'ambito della provincia di Catanzaro, nei territori olivati della
Piana di Lamezia Terme.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
La denominazione di origine controllata "Lametia" deve essere ottenuta
dalla varieta' di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non
inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' in misura non
superiore al 10%.
TECNICHE DI PRODUZIONE
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto,
sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine
alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da depositi
continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilita' nell'insieme
elevata, con spessore profondo, o molto profondo, sabbiosi o di medio
impasto. Per i nuovi impianti di medio impasto, provvisti di buone
sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e
profonde.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura,
devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche delle olive e dell'olio. In particolare, oltre alle
forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite
altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante
per ettaro. La produzione massima di olive/Ha non può superare i quintali
130 per ettaro negli oliveti specializzati. Per la coltura consociata o
promiscua gli organi tecnici della regione Calabria accertano la
produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie
olivetata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata
attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di
oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. La raccolta delle olive
viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non si protrae
oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola. La raccolta delle olive
deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto
ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere
effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata in precedenza. La
raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata "Lametia" puo' avvenire con
mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%. Per
l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici
atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere
sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento e'
vietato. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla
raccolta. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata "Lametia" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde al giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test > o = 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente
grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi < o = 14,00 meqO2/Kg;
K232 < o = 2,00;
K270 < o = 0,20;
polifenoli totali > o = 170.
Altri parametri chimicofisici non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in
condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio
a denominazione di origine controllata "Lametia" da utilizzare come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisicochimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione. E’vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,
scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni
geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese
nell'area di produzione suddetta.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi
geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine
controllata. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento
al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive
raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e
il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Lametia" deve figurare
in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio
contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere
nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in
etichetta. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Lametia" deve essere immesso al consumo in recipienti in
vetro o banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5. E'
obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola
di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
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