04.09.2003 | Prodotti Tipici

Lametia Dop

Il termine Lametia è l’attuale denominazione della zona geografica anticamente chiamata “Laconia”, facente parte della Magna Grecia. Il territorio è molto interessante per l’importanza storica e paesaggistica dei suoi comuni: sia di quelli litoranei, per le attività turistiche che li contraddistinguono, sia di quelli collinari, per i suoi abitati che dominano la pianura di Lamezia Terme.

Calabria - Prodotti Dop e Igp


DOP - REG. CEE nr. 2107 del 04/10/99

AREA DI PRODUZIONE
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata "Lametia" devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Catanzaro, nei territori olivati della Piana di Lamezia Terme.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
La denominazione di origine controllata "Lametia" deve essere ottenuta dalla varieta' di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' in misura non superiore al 10%.


TECNICHE DI PRODUZIONE
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilita' nell'insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti di medio impasto, provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro. La produzione massima di olive/Ha non può superare i quintali 130 per ettaro negli oliveti specializzati. Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Calabria accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola. La raccolta delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata in precedenza. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Lametia" puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento e' vietato. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata "Lametia" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da verde al giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test > o = 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi < o = 14,00 meqO2/Kg;
K232 < o = 2,00;
K270 < o = 0,20;
polifenoli totali > o = 170.
Altri parametri chimicofisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Lametia" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisicochimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione. E’vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione suddetta.

E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata "Lametia" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Lametia" deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5. E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.

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