Campania
- Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 1065 del 12/06/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Salerno.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore che va dal verde al giallo paglierino più o
meno intenso; un odore fruttato medio alto; un sapore fruttato con media o
debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante; acidità massima
totale espressa in acido oleico , in peso, non eccedente grammi 0,70 per
100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/kg.; K232
minore o uguale a 2,20; acido linoleico minore o uguale a 10,00%;
polifenoli totali maggiori o uguali a 100.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Colline Salernitane deve essere ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente: Rotondella,
Frantoio, Carpellese o Nostrale per almeno il 65%; Ogliarola e Leccino in
misura non superiore al 35%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
presenti nella zona in misura non superiore al 20%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati, o comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. I nuovi impianti devono essere di
tipo specializzato con l’utilizzazione per almeno l’85% delle seguenti
varietà, da sole o congiuntamente: Rotondella, Carpellese, Frantoio,
Ogliarola. La produzione massima di olive consentita per ettaro non può
superare kg. 12.000. La resa massima di olive in olio non può superare il
20%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di
oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare.
Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono
essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal
disciplinare. La raccolta delle olive, che deve essere effettuate
direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire
entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere molite entro il
secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi
soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il
più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
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