Campania
- Prodotti Dop e Igp
DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 1065 del 12/06/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Salerno.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore dal verde al giallo paglierino più o meno
intenso; un odore fruttato medio leggero; un sapore fruttato con media o
debole sensazione di amaro e di piccante; acidità massima totale espressa
in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,70 per 100 grammi di
olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; K232 minore o
uguale a 2,20; polifenoli totali maggiori o uguali a 80.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’olivo extravergine Cilento deve essere ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente: Pisciottana,
Rotondella, Ogliarca o Uogliarda, Frantoio, Salella, Leccino per almeno
l’85%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in
misura non superiore al 15%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di
impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. I nuovi impianti devono essere di
tipo specializzato con l’utilizzazione per almeno l’85% delle seguenti
varietà da sole o congiuntamente: Pisciottana, Rotondella, Frantoio,
Ogliarola, Salella. La produzione massima di olive consentita per ettaro
non può superare kg. 11000. La resa massima di olive in olio non può
superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere
riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono
essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal
disciplinare. La raccolta delle olive che deve essere effettuata
direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire
entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere molite il
secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi
soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il
più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
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