04.09.2003 | Prodotti Tipici

Cilento Dop

La presenza dell’olivo caratterizza il paesaggio cilentano e rappresenta la principale, e talvolta unica, risorsa delle popolazioni locali, tanto da divenire parte integrante della vita quotidiana della comunità.

Campania - Prodotti Dop e Igp


DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 1065 del 12/06/97


AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Salerno.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo paglierino più o meno intenso; un odore fruttato medio leggero; un sapore fruttato con media o debole sensazione di amaro e di piccante; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,70 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,20; polifenoli totali maggiori o uguali a 80.


TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’olivo extravergine Cilento deve essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente: Pisciottana, Rotondella, Ogliarca o Uogliarda, Frantoio, Salella, Leccino per almeno l’85%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 15%.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato con l’utilizzazione per almeno l’85% delle seguenti varietà da sole o congiuntamente: Pisciottana, Rotondella, Frantoio, Ogliarola, Salella. La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg. 11000. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive che deve essere effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere molite il secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

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