Emilia Romagna
- Prodotti Dop e Igp
IGP - DOC - DM 16/10/98
DOC - REG. CEE nr. 1263 del 01/07/1996
AREA DI PRODUZIONE
Territorio delle province di Ravenna e Forlì. Tale zona comprende tutto o
in parte il territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Brisighella,
Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio e Modigliana.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore verde smeraldo con riflessi dorati; un odore di
fruttato medio o forte con sensazione netta di erbe e/o ortaggi; un sapore
di fruttato con sensazione leggera di amaro e leggera o media sensazione
di piccante; acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non eccedente grammi 0,5 per 100 frammi di olio; punteggio al Panel test
maggiore o uguale a 7; numero perossidi minore o uguale a 13,00 Meq02/Kg.;
K232 minore o uguale a 2,00; K270 minore o uguale a 0,160; acido linoleico
minore o uguale a 8,00%; acido oleico maggiore o uguale a 75,00%;
intervallo valori rapporto oleico/linoleico 10/20; int. valori rapporto
campesterolo/stigmasterolo 1,70/14; int. valori rapporto campest./delta-5avenasterolo
0,25/0,60. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono
essere conformi all'attuale normativa U.E..
TECNICHE DI PRODUZIONE
La denominazione di origine controllata "Brisighella" deve essere ottenuta
dalla varietà di olive "Nostrana di Brisighella" presente negli oliveti in
misura non inferiore al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire
alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di
impianti e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati
o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell’olio. Le forme di allevamento devono essere a vaso policonico e a
monocono. La densità di impianto può variare tra un massimo di 200 piante
per ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di m. 6x8, e un massimo
di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m. 6x3.
La produzione massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.
5000. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il
5 novembre e il 20 dicembre di ogni anno. La raccolta deve essere
effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici. La
denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste
dal decreto ministeriale n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di
attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo
previsto per la raccolta in unica soluzione.
Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio devono
essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal
disciplinare. La resa massima di olive in olio non può superare il 18%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e
fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere
sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a 27°C.; ogni altro
trattamento è vietato. Le operazioni di oleificazione devono essere
effettuate entro e non oltre i quattro giorni successivi alla raccolta.
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